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Le donazioni liberali
a MetrOfficine convengono?
C'è deducibilità? 
La donazione è detraibile?

Sì, la donazione comporta 
deducibilità ed è detraibile, proviamo a spiegarlo qui sotto.

Le donazioni all'associazione MetrOfficine APS sono sempre deducibili o detraibiliine

(è consigliato leggere fino in fondo)

Le donazioni spontanee, sono anche definite "Erogazioni Liberali" e il contribuente le può effettuare in favore di Onlus, associazioni, università e scuola, istituti religiosi, etc. 

L'erogazione liberale è per sua natura una erogazione spontanea senza alcuna pretesa in cambio.

 

La finalità è quella di sostenere economicamente l’impegno sociale portato avanti dalle associazioni e aiutarle a conseguire i risultati che esse stesse si sono prefissate come da Statuto.

Le donazioni possono essere sia in denaro che "in natura" (ossia beni e servizi) e non costituiscono reddito per gli enti del Terzo Settore.

Donare, conviene.

Si aiutano le associazioni e si alleggerisce il carico fiscale.

 

Il tutto è regolato dalla norma: Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (Rigo E8/E10, cod. 71) Art. 83, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 consultare pagina 219 della circolare dell'Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N.7/E del 25 Giugno 2021

Esistono due modalità che consentono di ottimizzare le donazioni (Erogazioni Liberali):

 Deducibilità: La deduzione riduce l’imponibile e si agisce prima del calcolo dell’imposta.

 Detraibilità: L'importo detraibile riduce invece l’imposta lorda e se ne deriva l’imposta netta dovuta.

 

In tutti e due i casi si parla sempre di una riduzione delle tasse.

Come si fa a portare in detrazione o in deduzione le donazioni?

Le donazioni - Erogazioni Liberali - si posso scaricare facilmente sul modello 730 o UNICO sotto forma di deduzioni o di detrazioni.

 

Gli oneri deducibili, sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta. 

 

Gli oneri detraibili incidono percentualmente sull’imposta lorda, dunque riducono l’imposta dovuta dal contribuente.

Tutti possono portare in detrazione o in deduzione le donazioni?

Sì certo!

Tutti possono farlo, sia che essi siano persone "Normali" (Persone Fisiche) sia che siano aziende o enti o altre associazioni. L'unica cosa da tenere di conto è che non si può usufruire della Deduzione e contemporaneamente della Detrazione. Bisogna scegliere quella che conviene di più.

Dobbiamo anche tenere conto del fatto che le donazioni  - Erogazioni Liberali - non possono essere effettuate "per contanti" ma per essere valide devono essere sempre operazioni tracciabili. Pertanto parliamo solamente di somme versate tramite:

  • Bancomat;

  • Carta di credito o di debito;

  • PostePay, Paypal...

  • Assegno bancario o circolare;

  • Bonifico, etc…

 

Il contribuente, a fronte dell’erogazione liberale eseguita (donazione), può fruire della deduzione dal suo reddito complessivo.

Si specifica che la dicitura "Erogazione Liberale" nella causale della donazione è sempre utile e necessaria.

Il Codice del Terzo settore ha introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni
spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
In particolare, il comma 1, primo periodo, dell’art. 83 del Codice del Terzo settore stabilisce che
dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 30%, delle erogazioni in denaro o in natura
effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese
sociali costituite in forma di società.

 

Erogazioni liberali: il Governo non sa prendere una strada definitiva ed è per questo che si rimanda ad ulteriori aggiornamenti

 

 

 

ATTENZIONE: Per tutti coloro che preferiscono usare un semplice bonifico bancario qui sotto l'IBAN di riferimento:
 

IE76SFSN99037044099394

BICC (Swift): SFSNIE22XXX

beneficiario:

MetrOfficine APS

 causale:

"Erogazione Liberale

Fondo Comune di Sussistenza"

Quali sono le agevolazioni fiscali per le donazioni delle aziende?

Le aziende possono dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.

 

Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la deduzione superi il valore del reddito complessivo dichiarato al netto di altre deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo (esempio, una donazione effettuata nel 2021 può essere scontata persino fino al 2026).

 

La spesa sostenuta per la donazione può essere considerata come un costo che diminuisce l’utile su cui si pagano le imposte e l’erogazione liberale segue il principio di cassa. 

Quali sono le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche?

Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche sono di due tipi:

 

  • dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.

  • detrarre il 30% dell’importo donato (per un massimo di 30.000 euro di donazione)

 

Approfondimenti generali:

  • L’art. 83, comma 1, primo periodo, e comma 6, del citato Codice del Terzo settore, stabilisce che dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 30 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore.

  • Nel Modello 730 è stato istituito il codice 71, da riportare nei righi da E8 a E10 per l'indicazione di tali erogazioni liberali. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

  • La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000.

 

  • Con il decreto ministeriale 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020. In particolare, l’art. 3 del citato d.m. stabilisce che la detrazione spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. 221

 

  • Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

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